Dispensazione senza ricetta

Pur restando una pratica vietata in condizioni normali, la dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, in caso di estrema necessità ed urgenza: quando il farmaco sia necessario per non interrompere il trattamento di una patologia cronica; quando sia necessario per non interrompere un ciclo terapeutico; quando sia necessario per proseguire dopo la dimissione una terapia instaurata in ospedale. Restano esclusi i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990 e quelli assoggettati a prescrizione medica limitativa. I farmaci dispensati in urgenza non possono essere posti a carico del SSN.

Patologia cronica

La dispensazione è ammessa se in farmacia sono presenti ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; se il paziente ha un documento rilasciato dall'autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante attestante la patologia; se esibisce una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni (in tal caso il farmacista appone un'annotazione che ne impedisca il riutilizzo); se il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Quando dai documenti non emerga l'indicazione del medicinale ma solo della patologia, il cliente sottoscrive una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili, con la sola esclusione dell'insulina.

Trattamento da non interrompere

Il farmacista può consegnare il medicinale a condizione che siano disponibili elementi che confermino il trattamento in corso, ad esempio una prescrizione medica rilasciata in data compatibile o una confezione inutilizzabile. Il cliente sottoscrive una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili, con la sola esclusione degli antibiotici in flacone monodose.

Terapia avviata in ospedale

Il farmacista può consegnare il medicinale in caso di esibizione della documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno dell'acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia. In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.

Obblighi del farmacista

  • Consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, salvo antibiotici iniettabili monodose necessari alla continuità del trattamento.
  • Ricordare al cliente che la consegna senza ricetta è una procedura eccezionale e che deve informarne il medico curante, consegnando la scheda da inoltrare al medico con la specificazione del medicinale.
  • Annotare la consegna nell'apposito registro, indicando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione che ha dato luogo alla consegna, allegando ove prevista la dichiarazione di responsabilità del cliente.